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 GESTIRE UNA PRO LOCO 

 

Prima di costituire una Pro Loco è fondamentale sapere cosa essa sia e come operi, molti possono essere gli interrogativi in fase di costituzione.

 

Storia delle Pro Loco

Quando e perché nascono
La prima forma associativa, tra quelle che presentano le sembianze di una Pro Loco contemporanea, nasce a Pieve Tesino nel 1881 (allora impero Austro-Ungarico oggi Italia). Si tratta di un comitato denominato Società d’abbellimento che si pone come obiettivo il miglioramento estetico di una località per favorire la sosta dei forestieri. Si istituzionalizza così un movimento che probabilmente esisteva da molto tempo, legato inizialmente alla mobilità generica delle persone più che all’idea odierna di turismo.

 

Storia legislativa
Le Pro Loco divengono nel tempo la prima forma di organizzazione che si occupa dell’offerta turistica delle singole località. La legislazione del 900 destinerà alle Pro Loco la valorizzazione delle località meno turistiche, istituendo, dove i numeri lo giustificassero, le Aziende di cura e soggiorno. Ad oggi, con la proliferazione delle destinazioni turistiche e la nascita dei molti modi di fare vacanza, il ruolo delle Pro Loco torna ad essere di primaria importanza nella sperimentazione di forme nuove di attrazione turistica.

 

Funzioni attribuite alle Pro Loco
Le Pro Loco sono soggetti turistici riconosciuti dalla legge, che attribuisce loro compiti di:
· valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località
· realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale
· altre attività a carattere locale di promozione del turismo
Le funzioni descritte dalla legge riguardano l’attività che questa finanzia. Ogni Pro Loco può poi personalizzare le proprie funzioni in accordo con il territorio in cui svolge le sue attività.

 

Cos'è una Pro Loco
La Pro Loco è un’associazione di volontariato. Si tratta di un contratto privato tra singoli cittadini che vogliono sviluppare, insieme, delle forme di attrattiva turistica per la propria comunità.
La Pro Loco:

  • è un’associazione: questo significa che tutto ciò che viene realizzato è il prodotto di tante teste. Le persone si riuniscono in un’associazione per perseguire degli scopi che non vogliono o non riescono a raggiungere da soli. La natura associativa della Pro Loco pone l’aggregazione come requisito inderogabile della loro esistenza.

  • è un’associazione turistica: oggi il termine ‘turistico’ include moltissimi fenomeni, esistono infatti il turismo culturale, enogastronomico, sportivo, religioso…Ogni Pro Loco dovrà quindi cercare il proprio filone distintivo in accordo con la realtà in cui opera.

  • è un’associazione turistica di volontariato: i soci delle Pro Loco sono volontari che prestano la propria opera gratuitamente. Una Pro Loco non è un’impresa, il suo scopo non è il profitto. Ogni forma di entrata va reinvestita nelle attività dell’associazione.

Fondare una Pro Loco

Passaggi preliminari
Per creare una Pro Loco è necessario un gruppo promotore dell’iniziativa. Il codice civile dice che per fare un’Associazione ci vogliono almeno due persone ma per fare un gruppo ce ne vogliono almeno quattro. Una volta costituito il gruppo, può essere utile spargere la voce per informare la comunità su quello che sta succedendo. Quando si ritiene di essere in numero sufficiente si può decidere una data e convocare per la stessa tutti quelli che vogliono far parte della nuova Pro Loco.
Nota bene: Questa è una fase molto delicata per valutare come l’idea di fondare una Pro Loco viene considerata dalla comunità.

 

Passaggi istituzionali
Una volta costituito il gruppo si può procedere con le seguenti fasi:

  • Convocazione dell’Assemblea Costituente con raccolta dei nominativi
    Il gruppo di persone intenzionato a fondare la Pro Loco può esporre una convocazione dell’Assemblea Costituente. In occasione di questa dovranno essere raccolti i nominativi di tutti i presenti (nome, cognome, luogo data di nascita e numero di documento di identificazione).

  • Atto Costitutivo e approvazione dello Statuto
    Nell’Assemblea Costituente il gruppo promotore illustra le motivazioni per la costituzione della Pro Loco e predispone un Atto Costitutivo. E' richiesta alle Pro Loco la costituzione con atto pubblico (con deposito Statuto presso l’Agenzia delle Entrate o tramite Notaio). Dopo la firma dell’Atto Costitutivo da parte di tutti i soci fondatori, il gruppo promotore deve proporre l’approvazione di uno Statuto.

  • Elezione delle cariche
    Nella stessa occasione dell’approvazione dello Statuto è necessario dotare la Pro Loco dei propri organi. Di solito il gruppo promotore si propone all’Assemblea quale candidato ad assumere la funzione di Consiglio di Amministrazione. Deve essere sempre e comunque possibile per i soci potersi candidare alla carica di consigliere.

 

Durante l’Assemblea Costituente devono essere eletti:

  • Consiglio di Amministrazione (composta da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità)

  • Collegio dei Revisori dei conti (3 componenti)

  • Collegio dei Probiviri (3 componenti)

La prassi vuole che il Presidente venga eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione di quest’ultimo. È chiaro che questo dipende dalle disposizioni statutarie

 

Adempimenti formali
Di seguito gli adempimenti che una Pro Loco deve svolgere dopo la sua nascita.

  • Codice fiscale e Partita IVA
    Quando il Comitato Direttivo ha eletto il Presidente, che è il legale rappresentante della Pro Loco, è necessario richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. La Pro Loco che non svolge attività commerciale utilizzerà unicamente il codice fiscale.
    La Pro Loco che svolge attività commerciale anche occasionalmente deve dotarsi obbligatoriamente di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, comunicando se usufruisce dell’opzione 398/91.

  • Iscrizione all’albo provinciale delle Pro Loco.

  • Iscrizione all’elenco delle associazioni di promozione sociale
    Le Pro Loco interessate a qualificarsi come associazione di promozione sociale per beneficiare della L.383/2000 devono iscriversi all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale. Esistono due albi, uno tenuto a livello nazionale e uno a livello regionale.

Forma giuridica
La forma giuridica della Pro Loco è l’associazione. La normativa che ne regola i principi fa quindi riferimento al codice civile, dall’articolo 14 all’articolo 42. 

Associazioni riconosciute o no?
Le Pro Loco sono enti privati e come tali possono essere munite o meno di personalità giuridica.
Con la personalità giuridica, detta anche riconoscimento, la Pro Loco raggiungerebbe l’autonomia patrimoniale perfetta. Significa che il patrimonio dei singoli individui e quello dell’associazione sono resi completamente autonomi, e viene limitata la responsabilità dei singoli associati rispetto alle obbligazioni dell’ente.
Il codice civile
Gli articoli del codice civile che regolano l’esistenza delle associazioni non riconosciute, sono quelli che vanno dal n°36 al n°38.

 

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

 

Libri sociali
Esiste un libro verbale per ogni organo dell’associazione. Le Pro Loco istituiscono appositi libri per mettere in forma scritta la storia dell’associazione. I libri sociali permettono inoltre di conferire trasparenza e legalità alle decisioni prese dai vari organi.
I libri sono così suddivisi:

  • Elenco soci
    E’ il 'libro' dei soci facenti parte dell’associazione, che nel loro complesso costituiscono l’assemblea. Vi si annota anche il rinnovo del tesseramento annuale ed è il libro a cui fare riferimento per stabilire la validità delle adunanze dell’assemblea.

  • Il libro verbale dell’Assemblea dei soci
    E’ il libro in cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, in ordine cronologico. Costituisce la storia ufficiale dell’associazione e reca memoria dell’approvazione dei bilanci e dell’elezione delle cariche.

  • Il libro verbale del Consiglio di Amministrazione
    È il libro in cui vengono riportate le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione. Viene anch’esso redatto in ordine cronologico su pagine numerate. È la memoria dell’operatività delle associazioni e riporta le decisioni prese dal Comitato, sia nel suo complesso che come insieme di singoli individui.

Regime contabile
Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali.
Possono svolgere attività commerciale residuale purché questa sia strettamente collegata alla realizzazione delle attività istituzionali come definite dallo statuto.
Nel caso in cui la Pro Loco svolga attività commerciale, anche occasionale, dovrà dotarsi obbligatoriamente di partita IVA.
Va ricordato che gli utili di questa attività non possono essere ridistribuiti tra i soci e vanno reinvestiti ai fini degli scopi associativi.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 4 dicembre 2007 n°460.

 

 

Regime contabile Forfetario Legge 398/91
Nel momento in cui si dota di Partita IVA la Pro Loco deve necessariamente scegliere un regime contabile. In questa sede descriviamo solo quello previsto dalla legge 398/91, Regime Forfetario, in assoluto il più adeguato per le associazioni Pro Loco. Non tratteremo gli altri Regimi, di contabilità ordinaria o semplificata, perché a differenza del Forfetario 398 richiedono l’appoggio di un commercialista ed aggiungono quindi costi superflui alla gestione dell’associazione.

 

· Procedura per la scelta del Regime Forfetario legge 398/91
All’atto della richiesta della Partita IVA, o in un momento successivo se si desidera modificare il proprio Regime contabile, va segnalato, sul modulo AA7/7 dell’agenzia dell’entrate, nel riquadro ‘ALLEGATI’, la dicitura ‘si opta per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/91’.

 

· Cosa fare con le fatture e gli scontrini fiscali se si è scelto il Regime Forfetario 398/91
Le fatture emesse dalla Pro Loco e le fatture di acquisto di merci e servizi devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate per 10 anni. (vedi il trattamento IVA). Optando per il Regime 398/91 si è esonerati dalla tenuta di registro di cassa e quindi dall’emissione di scontrini fiscali.

 

· Limitazioni al Regime Forfetario 398/91
È possibile optare per questo regime solo fino al limite di € 250.000 di volume di attività commerciale.

· Imposte dirette per gli aderenti al Regime Forfetario 398/91
Le Pro Loco che possiedono partita IVA devono compilare ogni anno il modello UNICO (denuncia dei redditi). Fanno parte dell'imponibile tutti i proventi da attività commerciale ovvero:

  • gli incassi delle feste per cui si è versata l'IVA

  • gli incassi per cui la Pro Loco emette fattura

  • i contributi che alla fonte hanno applicata l'aliquota IRES del 4%

· Adempimenti contabili
I corrispettivi e proventi da attività commerciale vanno segnati nel registro corrispettivi
contribuenti minori, detto registro IVA minori. Trimestralmente si verserà tramite F24 il
dovuto all’erario.

 

 

 

 

 

 

 

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