Prima
di costituire una Pro Loco è fondamentale sapere cosa
essa sia e come operi, molti possono essere gli
interrogativi in fase di costituzione.
Storia
delle Pro Loco
Quando
e perché nascono
La prima forma associativa, tra quelle che presentano le
sembianze di una Pro Loco contemporanea, nasce a Pieve
Tesino nel 1881 (allora impero Austro-Ungarico oggi
Italia). Si tratta di un comitato denominato Società d’abbellimento
che si pone come obiettivo il miglioramento estetico di
una località per favorire la sosta dei forestieri. Si
istituzionalizza così un movimento che probabilmente
esisteva da molto tempo, legato inizialmente alla
mobilità generica delle persone più che all’idea
odierna di turismo.
Storia
legislativa
Le Pro Loco divengono nel tempo la prima forma di
organizzazione che si occupa dell’offerta turistica
delle singole località. La legislazione del 900
destinerà alle Pro Loco la valorizzazione delle località
meno turistiche, istituendo, dove i numeri lo
giustificassero, le Aziende di cura e soggiorno. Ad oggi,
con la proliferazione delle destinazioni turistiche e la
nascita dei molti modi di fare vacanza, il ruolo delle Pro
Loco torna ad essere di primaria importanza nella
sperimentazione di forme nuove di attrazione turistica.
Funzioni
attribuite alle Pro Loco
Le Pro Loco sono soggetti turistici
riconosciuti dalla legge, che attribuisce loro compiti di:
· valorizzazione delle risorse naturali, culturali e
storiche della località
· realizzazione di iniziative di interesse turistico,
ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale
· altre attività a carattere locale di promozione del
turismo
Le funzioni descritte dalla legge riguardano l’attività
che questa finanzia. Ogni Pro Loco può poi personalizzare
le proprie funzioni in accordo con il territorio in cui
svolge le sue attività.
Cos'è
una Pro Loco
La Pro Loco è un’associazione di volontariato. Si
tratta di un contratto privato tra singoli cittadini che
vogliono sviluppare, insieme, delle forme di attrattiva
turistica per la propria comunità.
La Pro Loco:
-
è
un’associazione: questo significa che tutto ciò che
viene realizzato è il prodotto di tante teste. Le
persone si riuniscono in un’associazione per
perseguire degli scopi che non vogliono o non riescono
a raggiungere da soli. La natura associativa della Pro
Loco pone l’aggregazione come requisito inderogabile
della loro esistenza.
-
è
un’associazione turistica: oggi il termine ‘turistico’
include moltissimi fenomeni, esistono infatti il
turismo culturale, enogastronomico, sportivo,
religioso…Ogni Pro Loco dovrà quindi cercare il
proprio filone distintivo in accordo con la realtà in
cui opera.
-
è
un’associazione turistica di volontariato: i soci
delle Pro Loco sono volontari che prestano la propria
opera gratuitamente. Una Pro Loco non è un’impresa,
il suo scopo non è il profitto. Ogni forma di entrata
va reinvestita nelle attività dell’associazione.
Fondare
una Pro Loco Passaggi
preliminari
Per creare una Pro Loco è necessario un gruppo promotore
dell’iniziativa. Il codice civile dice che per fare un’Associazione
ci vogliono almeno due persone ma per fare un gruppo ce ne
vogliono almeno quattro. Una volta costituito il gruppo,
può essere utile spargere la voce per informare la
comunità su quello che sta succedendo. Quando si ritiene
di essere in numero sufficiente si può decidere una data
e convocare per la stessa tutti quelli che vogliono far
parte della nuova Pro Loco.
Nota bene: Questa è una fase molto delicata per valutare
come l’idea di fondare una Pro Loco viene considerata
dalla comunità. Passaggi
istituzionali
Una volta costituito il gruppo si può procedere con le
seguenti fasi:
-
Convocazione
dell’Assemblea Costituente con raccolta dei
nominativi
Il gruppo di persone intenzionato a fondare la Pro
Loco può esporre una convocazione dell’Assemblea
Costituente. In occasione di questa dovranno essere
raccolti i nominativi di tutti i presenti (nome,
cognome, luogo data di nascita e numero di documento
di identificazione).
-
Atto
Costitutivo e approvazione dello Statuto
Nell’Assemblea Costituente il gruppo promotore
illustra le motivazioni per la costituzione della Pro
Loco e predispone un Atto Costitutivo. E' richiesta alle Pro Loco la costituzione con
atto pubblico (con deposito Statuto presso l’Agenzia
delle Entrate o tramite Notaio). Dopo la firma dell’Atto
Costitutivo da parte di tutti i soci fondatori, il
gruppo promotore deve proporre l’approvazione di uno
Statuto.
-
Elezione
delle cariche
Nella stessa occasione dell’approvazione dello
Statuto è necessario dotare la Pro Loco dei propri
organi. Di solito il gruppo promotore si propone all’Assemblea
quale candidato ad assumere la funzione di Consiglio
di Amministrazione. Deve essere sempre e comunque
possibile per i soci potersi candidare alla carica di
consigliere.
Durante
l’Assemblea Costituente devono essere eletti:
-
Consiglio
di Amministrazione (composta da un numero di membri
tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli
iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità)
-
Collegio
dei Revisori dei conti (3 componenti)
-
Collegio
dei Probiviri (3 componenti)
La
prassi vuole che il Presidente venga eletto tra i
componenti del Consiglio di Amministrazione nella prima
riunione di quest’ultimo. È chiaro che questo dipende
dalle disposizioni statutarie Adempimenti
formali
Di seguito gli adempimenti che una Pro Loco deve svolgere
dopo la sua nascita.
-
Codice
fiscale e Partita IVA
Quando il Comitato Direttivo ha eletto il Presidente,
che è il legale rappresentante della Pro Loco, è necessario richiedere il codice fiscale
all’Agenzia delle Entrate. La Pro Loco che non svolge attività commerciale utilizzerà
unicamente il codice fiscale.
La Pro Loco che svolge attività commerciale anche
occasionalmente deve dotarsi
obbligatoriamente di partita IVA presso l’Agenzia
delle Entrate, comunicando se
usufruisce dell’opzione 398/91.
-
Iscrizione
all’albo provinciale delle Pro Loco.
-
Iscrizione
all’elenco delle associazioni di promozione sociale
Le Pro Loco interessate a qualificarsi come
associazione di promozione sociale per beneficiare
della L.383/2000 devono iscriversi all’Albo delle
Associazioni di Promozione Sociale. Esistono due albi,
uno tenuto a livello nazionale e uno a livello
regionale.
Forma
giuridica
La forma giuridica della Pro Loco è l’associazione. La
normativa che ne regola i principi fa quindi riferimento
al codice civile, dall’articolo 14 all’articolo 42.
Associazioni
riconosciute o no?
Le Pro Loco sono enti privati e come tali possono essere
munite o meno di personalità giuridica.
Con la personalità giuridica, detta anche riconoscimento,
la Pro Loco raggiungerebbe l’autonomia patrimoniale
perfetta. Significa che il patrimonio dei singoli
individui e quello dell’associazione sono resi
completamente autonomi, e viene limitata la
responsabilità dei singoli associati rispetto alle
obbligazioni dell’ente.
Il codice civile
Gli articoli del codice civile che regolano l’esistenza
delle associazioni non riconosciute, sono quelli che vanno
dal n°36 al n°38.
Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni
non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono
regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e
conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ.
75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo comune
dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati
non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19).
Libri
sociali
Esiste un libro verbale per ogni organo dell’associazione.
Le Pro Loco istituiscono appositi libri per mettere in
forma scritta la storia dell’associazione. I libri
sociali permettono inoltre di conferire trasparenza e
legalità alle decisioni prese dai vari organi.
I libri sono così suddivisi:
-
Elenco
soci
E’ il 'libro' dei soci facenti parte dell’associazione,
che nel loro complesso costituiscono l’assemblea. Vi
si annota anche il rinnovo del tesseramento annuale ed
è il libro a cui fare riferimento per stabilire la
validità delle adunanze dell’assemblea.
-
Il
libro verbale dell’Assemblea dei soci
E’ il libro in cui vengono riportati i verbali delle
assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, in
ordine cronologico. Costituisce la storia ufficiale
dell’associazione e reca memoria dell’approvazione
dei bilanci e dell’elezione delle cariche.
-
Il
libro verbale del Consiglio di Amministrazione
È il libro in cui vengono riportate le decisioni
prese dal Consiglio di amministrazione. Viene anch’esso
redatto in ordine cronologico su pagine numerate. È
la memoria dell’operatività delle associazioni e
riporta le decisioni prese dal Comitato, sia nel suo
complesso che come insieme di singoli individui.
Regime
contabile
Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non
commerciali.
Possono svolgere attività commerciale residuale purché
questa sia strettamente collegata alla realizzazione delle
attività istituzionali come definite dallo statuto.
Nel caso in cui la Pro Loco svolga attività commerciale,
anche occasionale, dovrà dotarsi obbligatoriamente di
partita IVA.
Va ricordato che gli utili di questa attività non possono
essere ridistribuiti tra i soci e vanno reinvestiti ai
fini degli scopi associativi.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 4
dicembre 2007 n°460.
Regime
contabile Forfetario Legge 398/91
Nel momento in cui si dota di Partita IVA la Pro Loco deve
necessariamente scegliere un regime contabile. In questa
sede descriviamo solo quello previsto dalla legge 398/91,
Regime Forfetario, in assoluto il più adeguato per le
associazioni Pro Loco. Non tratteremo gli altri Regimi, di
contabilità ordinaria o semplificata, perché a
differenza del Forfetario 398 richiedono l’appoggio di
un commercialista ed aggiungono quindi costi superflui
alla gestione dell’associazione.
·
Procedura per la scelta del Regime Forfetario legge
398/91
All’atto della richiesta della Partita IVA, o in un
momento successivo se si desidera modificare il proprio
Regime contabile, va segnalato, sul modulo AA7/7 dell’agenzia
dell’entrate, nel riquadro ‘ALLEGATI’, la dicitura
‘si opta per l’applicazione delle disposizioni
previste dalla legge 398/91’.
·
Cosa fare con le fatture e gli scontrini fiscali se si
è scelto il Regime Forfetario 398/91
Le fatture emesse dalla Pro Loco e le fatture di acquisto
di merci e servizi devono essere numerate progressivamente
per anno solare e conservate per 10 anni. (vedi il
trattamento IVA). Optando per il Regime 398/91 si è
esonerati dalla tenuta di registro di cassa e quindi dall’emissione
di scontrini fiscali.
·
Limitazioni al Regime Forfetario 398/91
È possibile optare per questo regime solo fino al limite
di € 250.000 di volume di attività commerciale.
·
Imposte dirette per gli aderenti al Regime Forfetario
398/91
Le Pro Loco che possiedono partita IVA devono compilare
ogni anno il modello UNICO (denuncia dei redditi). Fanno
parte dell'imponibile tutti i proventi da attività
commerciale ovvero:
-
gli
incassi delle feste per cui si è versata l'IVA
-
gli
incassi per cui la Pro Loco emette fattura
-
i
contributi che alla fonte hanno applicata l'aliquota
IRES del 4%
·
Adempimenti contabili
I corrispettivi e proventi da attività commerciale vanno
segnati nel registro corrispettivi
contribuenti minori, detto registro IVA minori.
Trimestralmente si verserà tramite F24 il
dovuto all’erario. |