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Finalmente
una legge per le Pro Loco! |
Dal
Comitato,
31 gennaio 2014
Sei
le modifiche importanti apportate dalla L.R. n. 1 del 22
gennaio 2014, pubblicata sul BURM n. 2/2014:
1)
la Pro Loco può essere costituita con atto pubblico o con
scrittura privata registrata;
2)
non è più prevista la presenza nel CdA di 3 esperti
eletti dal Consiglio Comunale, bensì la partecipazione
con voto consultivo alle sedute del Consiglio di
Amministrazione del Sindaco o di un suo delegato;
3)
la possibilità di iscrizione alla Pro Loco è aperta a
chiunque ne faccia richiesta e non più solo a tutti i
cittadini residenti nel Comune;
4)
in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione il patrimonio residuo deve essere devoluto a
fini di utilità sociale e i soli beni acquisiti con il
concorso finanziario specifico e prevalente della Regione
o di enti pubblici devono essere destinati ad altra
associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od
organismo turistico eventualmente subentrato o, in
difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede e, in
ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini
di utilità sociale;
5)
le Pro Loco che intendono modificare lo statuto, secondo
la normativa vigente, possono procedere con registrazione
presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
6)
le Pro Loco potranno iscriversi nel registro regionale
delle associazioni di promozione sociale, traendone
benefici.
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