Dal
Nazionale, 07 gennaio 2013
Ai
Sig.ri Dirigenti Unpli
Alle Segreterie Regionali
E’
stato pubblicato sulla G.U. numero 301 del 28 dicembre il
Decreto del Ministro dell’Interno 18 dicembre 2012,
recante “Modifica al decreto del Ministro dell’interno
19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo”.
Parte
positiva: E’ stata eliminata l'altezza massima dei
palchi negli spettacoli nei luoghi all'aperto per essere
esentati dalla applicazione delle norme antincendio.
In precedenza la esclusione era solo per i palchi con
altezza non superiore a 80 centimetri, oltre che per le
attrezzature elettriche compreso quelle di amplificazione
sonora, anche se installate in aree non accessibili al
pubblico.
Parte
negativa: Le norme previste nel Titolo IX delle norme
tecniche allegate al Decreto del 1996 sono state estese a
tutti i tipi di palco e pedane senza limiti di altezza
nonché alle attrezzature elettriche compreso quelle di
amplificazione sonora anche se installate in aree non
accessibili al pubblico.
Il Titolo IX riguarda tra l’altro il collaudo statico e
la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte dell’impianto
elettrico, a firma di tecnici abilitati.
Prima del Dl 28.12.2012 non erano richiesti ed ora sono
necessari.
Cordiali
saluti
Mauro Giannarelli
INSTALLAZIONI
APERTO DM 28.12.2012.pdf
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